- Italia
- Attivo dal: 26/02/2024
- Scadenza: 31/12/2025
- Credito d'imposta
- Tutte
FINALITA' E OBIETTIVI
La Misura “Piano Transizione 5.0” ha l’obiettivo di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare di tale misura:
- tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato;
- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
ATTIVITA’ FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
Per accedere all’incentivo occorre che si verifichino le seguenti condizioni:
- Effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0. Anche in questo caso si prevede che i beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- Questi beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici;
- La riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
L’allegato B comprende:
- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto 1.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che consentono una riduzione dei consumi energetici, sono finanziabili:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse , compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
- le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni, e in ogni caso fino ad un massimo di 300 mila euro.
Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia, cioè:
- 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%.
Seguendo i principi del DNSH, non sono agevolabili gli investimenti riferiti:
- ad attivita' direttamente connesse ai combustibili fossili;
- ad attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- ad attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- ad attivita' nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi;
- a beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concesisone e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
FORMA DELL'AGEVOLAZIONE
Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del:
- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro;
- 5% del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Le aliquote del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento e' rispettivamente aumentata:
- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Nel caso in cui l’investimento consegua una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote diventano:
- 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Tutti i beni oggetto dell’incentivo possono essere acquistati nel biennio 2024-2025 e devono essere mantenuti almeno per 5 anni.
Il Piano Transizione 5.0 NON è cumulabile con 4.0 e ZES, ma cumulabile con altre agevolazioni a condizione che tale cumulo non superi il costo sostenuto.
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, sia “ex ante” che “ex post”:
- ex ante per misurare la riduzione del consumo energetico;
- ex post per verificare l’effettiva realizzazione dell’investimento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
La dotazione finanziaria prevista è di 6,3 miliardi per il biennio 2024-2025, suddivise in tre linee di intervento:
- 3.780 milioni: efficientamento energetico tramite investimenti in beni “4.0”;
- 1.890 milioni: promozione dell’autoconsumo e l’auto-produzione di energia da fonti rinnovabili;
- 630 milioni: formazione.