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MIMIT- PIANO TRANSIZIONE 5.0


Dettaglio del bando


  • Italia
  • Attivo dal: 01/01/2024
  • Scadenza: 31/12/2025
  • Credito d'imposta
  • Tutte

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare di tale misura:

  • tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato;
  • le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

 

ATTIVITA’ FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

I progetti ammissibili dal Piano Transizione 5.0 sono quelli avviati a partire dal 1° gennaio 2024 e terminati entro il 31 dicembre 2025.

In particolare, sono agevolabili gli investimenti effettuati in uno o più beni strumentali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, tramite i quali è conseguita una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3%, o anche una riduzione dei consumi energetici dei processi, non inferiori al 5%.

Nell’ ambito del progetto di innovazione, sono finanziabili:

  • investimenti in beni strumentali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, che hanno come scopo quello dell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la doppia transizione digitale ed energetica.

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

  • alla data di effettuazione degli investimenti nel caso in cui l’ultimo investimento abbia come oggetto principale beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa;
  • alla data di fine lavori dei medesimi beni nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
  • alla data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata, non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, tranne nel caso in cui non siano stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione.

Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui.

I progetti di innovazione si considerano completati entro il 31 dicembre 2024 anche nel caso in cui l’ultimo investimento che li compone è effettuato entro il 30 aprile 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 gli ordini siano accettati dal venditore con pagamento di acconti in misura almeno pari al 50 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti.

Seguendo i principi del DNSH, non sono agevolabili gli investimenti riferiti:

  • ad attivita' direttamente connesse ai combustibili fossili;
  • ad attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  • ad attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  • ad attivita' nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi;
  • a beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in diversi settori (energia, acqua, trasporti ecc).

 

SPESE AMMISSIBILI

Relativamente ai beni materiali e immateriali, è possibile sostenere spese per:

  • beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa inclusi i software relativi alla gestione di impresa, se acquistati nell’ambito dello stesso progetto di innovazione (investimenti insistemi, piattaforme, applicazioni per l’intelligenza degli impianti e la visualizzazione dei consmi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo).

Relativamente ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, è possibile sostenere le spese relative a:

  • i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
  • i servizi ausiliari di impianto;
  • i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
  • gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (tali spese sono agevolabili fino ad un massimo di 900 €/kWh).

I beni di cui sopra sono allacciati alla rete dei produttori di energia entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.

Il dimensionamento degli impianti è determinato considerando una producibilità massima attesa, al netto dei consumi dei servizi ausiliari, non eccedente il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.

Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il costo massimo ammissibile delle spese è calcolato in euro/kW.

Per quanto riguarda l’autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all’autoconsumo, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico del Piano Transizione 5.0.

Relativamente alle attività di formazione, sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale nell’ambito di percorsi di durata non inferiore a 12 ore anche nella modalità a distanza, con attestazione finale del risultato conseguito, erogate da soggetti esterni all’impresa.

Possono erogare le attività di formazione:

  • i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
  • i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
  • i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • i centri di competenza ad alta specializzazione;
  • gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence;
  • le ITS Academy negli ambiti green e digitale.

I percorsi di formazione prevedono lo svolgimento di uno o più moduli negli ambiti formativi a condizione che, nel medesimo percorso, sia incluso:

  • almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati nell’Allegato 2 alle lettere da A1 ad A4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica dei processi produttivi;
  • almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati nell’Allegato 2 alle lettere da B1 a B4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale dei processi produttivi.

L’allegato 2 è presente alla fine della scheda.

Sono agevolabili nel limite del 10%, relativamente ai beni materiali e immateriali e ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia, e fino ad un massimo di 300.000 euro:

  • le spese relative ai formatori;
  • i costi di esercizio relativi ai formatori e al personale dipendente;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale dipendente;
  • le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

 

FORMA DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro;
  • 5% del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Le aliquote del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento è rispettivamente aumentata:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Nel caso in cui l’investimento consegua una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote diventano:

  • 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Il beneficio è aumentato:

  • di un importo massimo di 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI, per adempiere agli obblighi di certificazione di risparmio energetico;
  • di un importo massimo di 5.000 euro per le spese sotenute da parte dei soggetti beneficiari non obbligati alla revisione legale dei conti, per adempiere agli obblighi di certificazione contabili.

Per progetti di innovazione che superino il limite di 50.000 euro, il credito di imposta è riconosciuto nel limite massimo di 50.000, in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.

Il Piano Transizione 5.0 NON è cumulabile con 4.0 e ZES, ma cumulabile con altre agevolazioni a condizione che tale cumulo non superi il costo sostenuto.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

PROCEDURA DI COMPLETAMENTO

Entro il 28 febbraio 2026, l’impresa dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il completamento del progetto di innovazione.

Tale comunicazione dovrà contenere:

  • data dell’effettivo completamento;
  • ammontare agevolabile;
  • importo del relativo credito d’imposta.

A tale comunicazione verrà allegata la certificazione relativa il risparmio energetico e i vari documenti che attestano il possesso  della perizia asseverata sempre riguardante la certificazione relativa il risparmio energetico.

Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può eccedere in ogni caso, l’importo del credito d’imposta prenotato.

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione.

Inoltre, è utilizzabile in una o più quote entro la data del 21/12/2025, presentando il modello F24 tramite i servizi dell’Agenzia Delle Entrate.

L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

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