- Italia
- Attivo dal: 31/12/2025
- Scadenza: 31/12/2025
- Credito d'imposta
- Tutte
FINALITA’ E OBIETTIVI
La misura intende sostenere gli operatori del settore sportivo tramite la concessione di un credito di imposta per spese pubblicitarie.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni lavoratori autonomi, imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici.
AMBITO DI INTERVENTO
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.
Qualora l’investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito di cui al primo periodo relativo ai ricavi non trova applicazione.
Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
L’agevolazione copre gli investimenti dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024.
SPESE AMMISSIBILI
Il beneficio è ammesso a fronte di spese di investimento in campagne pubblicitarie, legate alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi nei confronti di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Restano esclusi dall’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime agevolato di cui alla L. 398/1991, (regime forfettario).
FORMA DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati, Iva esclusa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni degli aiuti “de minimis”.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante calcolato con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I termini di presentazione della domanda verranno pubblicati con successivo Decreto.