- Italia
- Attivo dal: 31/12/2025
- Scadenza: 31/12/2026
- Fondo perduto
- Tutte
FINALITA' E OBIETTIVI
Il Fondo Nuove Competenze in questa edizione anche denominato "Competenze per le innovazioni",è finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché a favorire nuova occupazione, attraverso il riconoscimento di un contributo al costo del lavoro dei soggetti coinvolti in percorsi formativi di accrescimento delle competenze.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere al FNC i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori.
AMBITI DI INTERVENTO E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE
Il Fondo Nuove Competenze finanzia parte del costo orario dei lavoratori che, in coerenza con le intese di rimodulazione sottoscritte tra datori di lavoro e parti sindacali, sono coinvolti in percorsi formativi secondo le seguenti modalità:
a) la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del lavoratore, è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60% del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all'INPS riferita al mese di approvazione dell'istanza di accesso al FNC, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard;
b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l'intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell'istanza di accesso al FNC. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l'aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui alla lettera a);
c) la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari al 80% in caso di interventi di cui ai punti a) e b);
d) la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari al 100% nel caso di disoccupati (da almeno 12 mesi, assunti successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e prima dell'avvio della formazione) e nel caso di lavoratori assunti, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e prima dell'avvio della formazione, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (cosiddetto apprendistato di terzo livello);
e) in caso di accordi di rimodulazione dell'orario di lavoro che prevedano la partecipazione al progetto formativo, oltre che di propri lavoratori, anche di disoccupati che siano stati preselezionati dall'azienda, e qualora almeno il 70% di tali soggetti siano assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato entro la presentazione del saldo, il datore di lavoro riceverà un contributo di euro 800 per ogni disoccupato assunto; tale contributo sarà distribuito in incremento della quota di retribuzione finanziata dal Fondo di cui alla lettera a) sugli altri lavoratori dell'azienda nel limite massimo del 100% del costo del lavoro dei lavoratori partecipanti al progetto formativo;
f) in caso di accordi di rimodulazione dell'orario di lavoro che prevedano la formazione di disoccupati per la loro successiva assunzione con contratto stagionale, della durata di almeno 120 giorni, nei settori turismo e agricoltura, come da codici ATECO che saranno indicati nell'Avviso, è riconosciuto un bonus pari a 300 euro per l'assunzione di ciascun disoccupato. In questo caso, la durata minima della formazione per ciascun soggetto è di 20 ore.
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro devono essere sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda e, in assenza di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro devono contenere quali elementi minimi:
- i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;
- il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento;
- il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
- l'eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti.
Gli accordi devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati all'interno dei processi di innovazione.
I datori di lavoro possono presentare una sola istanza di contributo scegliendo fra le seguenti linee di intervento:
1. SISTEMI FORMATIVI: ossia i sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player.11 progetto formativo deve coinvolgere almeno una Big Playerin qualità di capofila del Sistema Formativo classificata grande impresa secondo la definizione ai sensi della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 1° gennaio 2024. Nell'ambito di ogni raggruppamento, solo una grande impresa potrà essere identificata come "capofila".
Il progetto formativo deve coinvolgere al massimo il 60% dei lavoratori della capofila.
Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Sistema Formativo è fissato in 12 milioni di euro.
2. FILIERE FORMATIVE: ossia i sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese di piccole e medie dimensioni che operano preferibilmente nell'ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica.
Il progetto formativo deve coinvolgere datori di lavoro non classificati grande impresa e tale raggruppamento di imprese deve comunque prevedere una capofila.
Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Filiera Formativa è fissato in 8 milioni di euro.
3. SINGOLI DATORI DI LAVORO che soddisfino i requisiti richiesti dai contenuti, piani ed interventi formativi finanziabili. In questa terza linea di intervento il contributo massimo riconoscibile per ciascuna istanza è fissato in 2 milioni di euro per datore di lavoro.
L'aggiornamento delle competenze identificato dai datori di lavoro ai fini dell'accesso al Fondo è associato ad un progetto formativo per l'accrescimento delle competenze dei lavoratori.
Il numero delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore deve essere compreso tra un minimo di 30 ore e un massimo di 150 ore; le ore minime da destinare allo sviluppo delle competenze per ciascun lavoratore sono 20 nei casi previsti.
La formazione potrà iniziare solo successivamente all'ammissione a contributo sull'avviso FNC.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I termini per la presentazione della domanda di contributo verranno resi noti con la pubblicazione del decreto attuativo.