- Italia
- Attivo dal: 31/12/2026
- Scadenza: 31/12/2026
- Fondo perduto
- Tutte
FINALITA’ E OBIETTIVI
La misura è volta a incentivare gli investimenti privati e a migliorare l’accesso ai finanziamenti nei settori dell’efficienza energetica, della produzione rinnovabile per l’autoconsumo e della trasformazione sostenibile del processo produttivo.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda di accesso, siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e operanti in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
AMBITI DI INTERVENTO
I programmi di investimento proposti devono essere volti a perseguire, attraverso interventi sul processo produttivo già esistente nell’unità produttiva oggetto di intervento:
- una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa. Le caratteristiche di detti programmi e le relative agevolazioni concedibili sono definiti nell’ambito del Titolo II della presente scheda di approfondimento; e/o
- un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate. Le caratteristiche di detti programmi e le relative agevolazioni concedibili sono definiti nell’ambito del Titolo III della presente scheda di approfondimento.
I programmi di investimento devono riguardare una sola unità produttiva dell’impresa proponente. Nella predetta unità produttiva deve essere svolta, così come comunicato con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate, un’attività rientrante nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
I programmi di investimento possono essere accompagnati da progetti per la formazione del personale negli ambiti formativi strettamente connessi all’utilizzo delle tecnologie delle quali è prevista l’implementazione e devono prevedere spese di importo non superiore al 10% di quelle complessivamente previste per la realizzazione dei programmi di investimento.
TITOLO II: INVESTIMENTI VOLTI A PERSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA
Le agevolazioni di cui al presente titolo possono essere concesse a fronte di investimenti finalizzati all’introduzione, nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento:
- di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica che comportino un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
- di un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell’unità produttiva oggetto di intervento, volto a conseguire un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa.
I programmi di investimento possono prevedere, per un importo non superiore al 40%, del complessivo programma di investimento ammissibile, interventi volti alla realizzazione di:
- impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza;
- impianti per la produzione di idrogeno rinnovabile per autoconsumo;
- impianti di cogenerazione ad alto rendimento per la produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica destinata all’autoconsumo, solo qualora alimentati da energia da fonti rinnovabili;
- impianti per lo stoccaggio di energia, connessi agli impianti di cui alle lettere che precedono. La componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75% dell’energia da un impianto di generazione di energia rinnovabile direttamente collegato, su base annua.
TITOLO III: INVESTIMENTI DESTINATI A PERSEGUIRE UN USO EFFICIENTE DELLE RISORSE
Le agevolazioni di cui al presente titolo possono essere concesse a fronte della realizzazione, nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento, di investimenti volti a perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:
- riduzione della quantità di acqua impiegata nel processo produttivo;
- riduzione della quantità di materie prime e semilavorati impiegati nel processo produttivo, ad eccezione dell’energia;
- riduzione dei rifiuti conferiti in discarica.
RELAZIONE TECNICA
La relazione tecnica, redatta sotto forma di perizia, deve attestare la riconducibilità delle misure di efficienza energetica e di uso efficiente delle risorse, incluse nel programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione.
SPESE AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili le seguenti categorie di spesa:
- suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% dell’investimento complessivamente ammissibile;
- opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% dell’investimento complessivamente ammissibile;
- impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
- programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
Devono essere considerati agevolabili i costi determinati come differenza tra i costi del programma agevolabile e i risparmi sui costi o le entrate aggiuntive, rispetto alla situazione in assenza dell’aiuto, per tutta la durata dell’investimento.
FORMA DELL’AGEVOLAZIONE
TITOLO II: INVESTIMENTI VOLTI A PERSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA
Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 38 del Regolamento GBER, pari al:
- 30% delle spese ammissibili maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per le medie imprese;
- 15% delle spese ammissibili, maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese.
Sono previsti incrementi di percentuale sulla base della zona nella quale viene effettuato l’investimento.
Gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, altresì, nella forma del contributo a fondo perduto, pari al il 30 % delle spese ammissibili.
Con riferimento agli investimenti relativi alla produzione e allo stoccaggio di energia, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, pari al:
- 45% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla produzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento da fonti energetiche rinnovabili, maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per le medie imprese;
- 30% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione, maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
È possibile presentare domanda di agevolazione a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025.
È prevista una procedura valutativa a graduatoria.