- Italia
- Attivo dal: 12/06/2024
- Scadenza: 15/11/2025
- Credito d'imposta
- Tutte
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione di beni strumentali indicati nel paragrafo successivo.
Nel territorio della ZES unica sono ricomprese le regioni:
• Abruzzo;
• Basilicata;
• Calabria;
• Campania;
• Molise;
• Puglia;
• Sardegna;
• Sicilia.
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria:
• Siderurgica;
• Carbonifera e della lignite;
• Trasporti.
Sono esclusi anche i settori:
• Magazzino;
• Supporto ai trasporti e delle relative strutture;
• Produzione, stoccaggio, distribuzione di energie e infrastrutture energetiche;
• Banda larga;
• Creditizio, Finanziario e assicurativo.
Inoltre, l’agevolazione non si applica alle imprese che si trovano in:
• Stato di liquidazione
• Scioglimento
• Difficoltà
INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono agevolabili gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2025, relativamente all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria di:
• nuovi macchinari,
• impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica;
• acquisto di terreni;
• acquisizione, realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.
Gli investimenti in beni strumentali di cui ai punti precedenti, sono ammissibili anche se si riferiscono a beni già utilizzati dal cedente o da altri soggetti per l’esercizio di un’attività economica.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.
PROCEDURA DI ACCESSO
Ai fini della fruizione del credito d’imposta per il 2025, gli operatori economici devono:
- comunicare all'Agenzia delle entrate – tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025 - l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;
- trasmettere all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione – tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025 - una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata (corredata da relativa documentazione provante).
FORMA DELL'AGEVOLAZIONE
L'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per un fattore percentuale notificato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
Misure del Credito d'Imposta
Il credito d’imposta è determinato in misura massima per le grandi imprese:
• per gli investimenti realizzati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia nella misura massima del 60% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
• per gli investimenti realizzati nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna nella misura del 50% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
• per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna, nella misura massima, rispettivamente del 70% e del 60%;
• per gli investimenti realizzati nelle zone assistite della regione Abruzzo nella misura del 35% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.
CUMULO
Il credito d'imposta in esame è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il credito d’imposta è fruibile solamente in compensazione presentando il modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo fruibile.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento.