- Italia
- Attivo dal: 11/11/2024
- Scadenza: 31/12/2026
- Fondo perduto
- Tutte
FINALITA' E OBIETTIVI
Il programma di sviluppo per la tutela ambientale deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale, come individuati nel Titolo IV, ed, eventualmente, 8 progetti di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo di salvaguardia ambientale del programma. 2. Per i programmi di sviluppo di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 2, 3 e 4. 3. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Titoli III e IV del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.
SOGGETTI BENEFICIARI
Le agevolazioni previste possono essere concesse a favore di imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i progetti di cui nel successivo capitolo.
In particolare, potranno essere utilmente valutate:
a) previa presentazione di specifica istanza da parte del proponente, domande di Contratto di sviluppo già presentate all’Agenzia il cui iter di valutazione istruttoria risulti, alla data di pubblicazione della presente circolare, sospeso per carenza di risorse finanziarie;
b) nuove domande di Contratto di sviluppo, presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, per le quali il soggetto proponente faccia istanza di accesso alle risorse di cui alla presente circolare.
AMBITI DI INTERVENTO
Il programma di sviluppo per la tutela ambientale deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale volti:
a) alla tutela dell’ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra;
b) all’introduzione di misure di efficienza energetica;
c) alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dell’idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento, solo qualora gli investimenti riguardino interventi destinati all’autoconsumo dell’impresa beneficiaria e risultino inseriti in un più ampio programma di investimenti;
d) all’efficienza nell’utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione verso un’economia circolare.
I progetti d’investimento devono garantire il raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:
a) riduzione di almeno il 40%, rispetto alla situazione precedente l’aiuto, delle emissioni dirette di gas serra degli impianti industriali che attualmente utilizzano combustibili fossili come fonte di energia. Detta riduzione può essere ottenuta mediante l’elettrificazione dei processi produttivi e il passaggio all’uso di idrogeno o di combustibili rinnovabili derivati dall’idrogeno (di seguito “investimenti per la riduzione delle emissioni di gas serra”);
b) riduzione di almeno il 20%, rispetto alla situazione precedente l’aiuto, del consumo di energia negli impianti industriali oggetto delle agevolazioni (di seguito “Investimenti per la riduzione del consumo di energia”).
Ai fini dell’ammissibilità, i programmi di investimento devono rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) nel caso di investimenti relativi ad attività rientranti nel sistema europeo di scambio di quote di emissione (ETS), devono consentire di realizzare una riduzione di emissioni di gas a effetto serra dell’impianto beneficiario al di sotto dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione;
b) non devono essere volti a garantire la mera conformità dell’attività d’impresa alle norme dell’Unione applicabili;
c) per quanto rappresentato in precedenza, non devono essere volti a conseguire un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione degli aumenti derivanti da comprovate esigenze tecniche comunque limitati entro il 2% rispetto alla situazione precedente l’aiuto.
SPESE AMMISSIBILI
- per i progetti di investimento con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro, i costi ammissibili sono tutti quei costi direttamente connessi al conseguimento di una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di un livello più elevato di efficienza energetica;
- per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, i costi ammissibili sono rappresentati dalla differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari rispetto alla situazione in assenza di aiuti, nell’arco della durata dell’investimento. Per la determinazione dei risparmi sui costi, dovranno essere prese in considerazione le variazioni dei costi operativi e di manutenzione, come ad esempio i minori costi del carburante a seguito di un miglioramento dell’efficienza o i minori costi delle quote UE ETS. Per quanto riguarda le entrate aggiuntive, dovranno essere prese in considerazione le entrate derivanti dai potenziali effetti positivi associati all’investimento, compresi quelli legati all’applicazione del c.d. “premio verde”, quale componente di prezzo aggiuntiva che i beneficiari possono imporre ai propri clienti in base alla disponibilità del mercato a pagare un prezzo più alto per i prodotti fabbricati con più elevati standard ecologici.
Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali;
b) opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali;
c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti e quelli volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente;
d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento per adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4 per cento dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell'aiuto è pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo.
Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER
FORMA DELL'AGEVOLAZIONE
Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro: finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.
L’eventuale finanziamento agevolato è concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel limite massimo del 75 per cento e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative nel limite dell’importo in linea capitale del 9 finanziamento. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a quattro anni. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
L’eventuale contributo in conto interessi è concesso in relazione a un finanziamento bancario a tasso di mercato destinato alla copertura finanziaria dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo con durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del progetto e, comunque, non superiore a quattro anni. La misura del contributo, rapportata al tasso d’interesse effettivamente applicato al finanziamento bancario, è fissata in misura pari a 400 punti base e, comunque, non superiore all’80 per cento di tale tasso.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le istanze di accesso alle risorse possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2024 e fino ad esaurimento dei fondi.