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MIMIT - MINI CONTRATTI DI SVILUPPO


Dettaglio del bando


  • Italia
  • Attivo dal: 31/12/2025
  • Scadenza: 31/12/2025
  • Fondo perduto
  • Tutte

FINALITA' E OBIETTIVI

La misura supporta la realizzazione di investimenti in grado di sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore negli ambiti individuati dal Regolamento STEP.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese, di tutte le dimensioni, che intendono realizzare i programmi di investimento di cui agli "AMBITI DI INTERVENTO" e che, alla data di presentazione della domanda:

a) sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;

b) sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono, alla data di presentazione della domanda, di almeno due bilanci approvati e depositati;

c) le imprese non devono, inoltre, aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e devono impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

 

AMBITI DI INTERVENTO

Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di investimento proposti dalle imprese di cui all’articolo 4 che, attraverso lo sviluppo e/o la fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal Regolamento STEP o lo sviluppo della relativa catena del valore, siano in grado di favorire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la resilienza e la produttività del sistema. Detti piani di investimento devono concernere i seguenti settori:

a) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deeptech;

b) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette;

c) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell’elenco dell’Unione dei medicinali critici.

 

I piani di investimento devono, in particolare:

a) avere ad oggetto i seguenti ambiti produttivi:

a.1) tecnologie tra le quali:

  • Tecnologie di semiconduttori avanzati;
  • Tecnologie di intelligenza artificiale
  • Tecnologie quantistiche
  • Connettività avanzata, navigazione e tecnologie digitali 
  • Tecnologie di rilevamento avanzato
  • Robotica e sistemi autonomi
  • Tecnologie solari
  • Tecnologie per l’energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore
  • Tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell’energia
  • Pompe di calore e tecnologie dell’energia geotermica
  • Tecnologie dell’idrogeno
  • Tecnologie del biogas e del biometano sostenibili
  • Tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio
  • Tecnologie delle reti elettriche
  • Tecnologie della fissione nucleare
  • Tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili
  • Tecnologie idroelettriche
  • Altre tecnologie delle energie rinnovabili
  • Tecnologie per l’efficienza energetica inerenti al sistema energetico
  • Tecnologie per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
  • Soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia
  • Tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione
  • Tecnologie di trasporto e utilizzo di CO2
  • Tecnologie di propulsione eolica e di propulsione elettrica per i trasporti
  • Altre tecnologie nucleari
  •  Materiali avanzati, tecnologie di fabbricazione e riciclaggio
  • Tecnologie per la depurazione e la desalinizzazione delle acque
  •  Tecnologie dell’economia circolare
  •  DNA/RNA
  •  Proteine e altre molecole
  • Coltura e ingegneria cellulare e tissutale
  • Tecniche biotecnologiche di processo
  • Vettori genici e a RNA Terapia genica: vettori virali
  •  Bioinformatica
  •  Nanobiotecnologia

a.2) medicinali;

a.3) materie prime critiche quali:

  • bauxite/allumina/alluminio
  • bismuto
  • boro — grado metallurgico
  • cobalto
  • rame
  • gallio
  • germanio
  • litio — grado batteria
  • magnesio metallico
  • manganese — grado batteria
  • grafite — grado batteria
  • nichel — grado batteria
  • metalli del gruppo del platino
  • elementi delle terre rare per magneti permanenti (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, e Ce)
  • silicio metallico
  • titanio metallico
  • tungsteno

a.4) componenti e i macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione delle tecnologie di cui alla lettera a.1) o delle biotecnologie, compresi i medicinali critici, di cui alla lettera a.2).

Ai fini del presente decreto, i componenti e i macchinari specifici si intendono utilizzati primariamente per la produzione dei predetti beni qualora almeno il 50% del fatturato generato dal programma sarà realizzato con imprese che producono le richiamate tecnologie o le richiamate biotecnologie, compresi i medicinali critici;

a.5) servizi essenziali e specifici per la fabbricazione dei prodotti di cui alle lettere a.1) e a.2), quali: 

  • servizi di camera bianca per la fabbricazione di semiconduttori;
  • servizi di cloud/edge computing;
  • servizi di calcolo ad alte prestazioni;
  • servizi di prova e sperimentazione;
  • servizi di cibersicurezza;
  • servizi di IoT spaziale, di connettività sicura specifici per la fabbricazione intelligente, il posizionamento, la navigazione e la sincronizzazione (PNT) spaziali;
  • servizi di monitoraggio e tracciamento in tempo reale e la gestione specializzata delle sperimentazioni cliniche per lo sviluppo di nuovi prodotti farmaceutici.

b) contribuire a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell’Unione negli ambiti di cui alla lettera a) e/o garantire l’apporto di elementi innovativi, emergenti e all’avanguardia con un notevole potenziale economico negli ambiti di cui alla medesima lettera a).

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i piani di investimento:

  1. devono riguardare un’unica unità produttiva che deve essere ubicata nelle Regioni meno sviluppate, ammissibili all’intervento del PN RIC 2021 – 2027;
  2. devono prevedere spese ammissibili di importo non inferiore a 5 milioni di euro e non superiore a 20 milioni di euro, al netto di IVA. I piani di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alla predetta soglia, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni di cui al presente decreto e che l’impresa è tenuta ad individuare le modalità di copertura di quest’ultima;
  3. devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e devono essere conclusi entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono presi in considerazione ai fini dell’individuazione della data di avvio dei lavori. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e dichiarato ammissibile;
  4. devono prevedere un piano occupazionale incrementale connesso alla realizzazione dell’investimento che preveda anche l’assunzione di occupati qualificati;
  5. garantiscono il rispetto del principio DNSH, sulla base degli orientamenti e delle indicazioni applicabili al PN RIC 2021 -2027 discendenti dai documenti di riferimento citati in premessa e sulla base, ove applicabili, degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale e europea.

I piani di sviluppo possono riguardare:

a) la creazione di una nuova unità produttiva;

b) l’ampliamento della capacità di produzione di un’unità produttiva esistente;

c) la riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;

d) la ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di elementi innovativi, emergenti e all’avanguardia con un notevole potenziale economico.

Le imprese beneficiarie delle agevolazioni sono obbligate ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili.

 

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili debbono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, nella misura necessaria alle finalità del programma di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10 per cento del complessivo investimento produttivo ammissibile;

b) opere murarie e assimilate, nei limiti del 40 per cento del complessivo investimento produttivo ammissibile;

c) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica. Rientrano in tale categoria le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione (ad eccezione delle connesse opere murarie) destinati a soddisfare i fabbisogni dell’unità produttiva oggetto di intervento e dimensionati alle esigenze della medesima;

d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le imprese di grandi dimensioni tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell’investimento complessivo ammissibile.

 

Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:

  1. essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate alle normali condizioni di mercato;
  2. essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del piano di investimenti;
  3. essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021 - 2027;
  4. qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli strettamente necessari al ciclo di produzione e dimensionati in base all’effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. Sono esclusi, in ogni caso, i mezzi di trasporto di merci e/o persone e i mezzi targati.

 

Le spese per immobilizzazioni immateriali di cui alla lettera d), sono ammissibili a condizione che:

a) siano utilizzate esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento agevolato;

b) siano ammortizzabili;

c) siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;

d) figurino nell’attivo dell’impresa beneficiaria e restino associate al programma agevolato per almeno cinque anni per le imprese di grandi dimensioni e tre anni nel caso di PMI.

 

Per le sole PMI sono altresì ammissibili le spese relative a consulenze connesse alla realizzazione del piano di investimenti, nella misura massima del 4% (quattro per cento) dell’importo complessivo ammissibile del piano di investimenti medesimo.

 

FORMA DELL'AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi del Regolamento GBER e nei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale.

Le agevolazioni sono, in particolare, concesse nella forma del contributo a fondo perduto a copertura delle spese ammissibili secondo le seguenti percentuali:

a) piccole imprese: 55%;

b) medie imprese: 45%;

c) imprese di grandi dimensioni: 35%.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di procedura valutativa a graduatoria.

I termini di presentazione delle domande di agevolazione saranno resi noti con successivo decreto.

 

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