- Italia
- Attivo dal: 16/09/2024
- Scadenza: 14/10/2024
- Fondo perduto
- Tutte
FINALITA’ E OBIETTIVI
La misura si pone come obiettivo il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.
SOGGETTI BENEFICIARI
Può essere Soggetto Beneficiario, in forma singola o aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER), l’impresa attiva nella produzione agricola primaria che realizza gli interventi esclusivamente nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ne sostiene i relativi costi ed ha la disponibilità dell’immobile funzionale all’esercizio dell’impresa agricola, oggetto dei predetti interventi.
Attenzione: il soggetto beneficiario deve possedere un codice ateco primario tra quelli ammessi a bando.
Attenzione: le aziende/imprese agricole costituenti l’aggregato, in qualità di Soggetti Consumatori, non possono mettere a disposizione i propri consumi energetici nell’ambito della costituzione di altri aggregati né presentare direttamente istanza di accesso agli incentivi nell’ambito della Misura in oggetto per il proprio fabbisogno energetico.
Attenzione: non possono essere Soggetti Beneficiari i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00. Resta inteso che può presentare domanda il soccidario con un volume d’affari inferiore a 7.000,00 euro, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore ad euro 7.000,00 nell’anno precedente la richiesta.
AMBITI DI INTERVENTO
Requisiti impianti fotovoltaici e fabbricati che ospitano l’impianto
L’impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione e con potenza di picco complessiva (espressa in kWp), non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC); il suddetto valore di potenza deve trovare riscontro anche sul sistema Gaudì di Terna, mediante la registrazione di un nuovo impianto o di un potenziamento di un impianto esistente, attraverso la creazione di una nuova sezione.
Per le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, possono essere ammessi ai contributi esclusivamente i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici la cui energia elettrica prodotta sarà destinata a soddisfare l’autoconsumo o l’autoconsumo condiviso (cosiddetti impianti in regime di cessione parziale/autoconsumo).
Si specifica che i componenti principali di impianto devono essere nuovi e mai utilizzati in altri impianti fotovoltaici.
I lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico devono essere avviati successivamente all’invio della Proposta.
L’impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all’attività agricola, ivi compresi quelli destinati alla ricezione e all’ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica, che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della Proposta nel catasto dei fabbricati con annotazione, nella relativa posizione catastale, del riconoscimento della ruralità fiscale. L'annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale non è richiesta nel caso in cui al fabbricato rurale sia stata attribuita la categoria catastale D/10.
È inoltre consentita l’installazione dell’impianto fotovoltaico esclusivamente su serre esistenti, alla data di invio della Proposta, che risultino strumentali all’attività agricola del Soggetto Beneficiario e per le quali, secondo la normativa vigente in materia, non risulta necessario l’accatastamento. In aggiunta, è consentita l’istallazione anche su fabbricati censiti con categorie catastali diverse da D/10 o prive della annotazione di riconoscimento della ruralità fiscale, purché essi siano strumentali all’attività svolta dal Soggetto Beneficiario così come desumibile dal codice ATECO prevalente.
Capacità produttiva impianto fotovoltaico
Gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare.
Il fabbisogno energetico dell’azienda è calcolato come somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso del Soggetto Beneficiario, in caso di autoconsumo, ovvero delle imprese costituenti l’aggregato di imprese, nel caso di autoconsumo condiviso.
Il valore dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico (denominato “Produzione annuale FV [kWh]”) strettamente correlato al valore di potenza nominale dell’impianto definito in fase di progettazione, non dovrà essere superiore del 5% della somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso dell’azienda .
SPESE AMMISSIBILI
Sono ritenute ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo.
Ogni singolo Soggetto Beneficiario può richiedere l’accesso al contributo per più progetti relativi a differenti impianti fotovoltaici (ed eventuali interventi complementari) da realizzare sui diversi siti produttivi ovvero unità locali dell’azienda e dimensionati complessivamente per soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale; con una spesa massima ammissibile complessiva per Soggetto Beneficiario, comunque, non superiore a euro 2.330.000 così ripartiti:
a) fino a 1.500.000 euro per l’installazione di pannelli fotovoltaici:
Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:
- acquisto e installazione dei componenti costituenti l’impianto fotovoltaico da realizzare ovvero i moduli fotovoltaici, gli inverter, i software di gestione (ove richiesti), l’ulteriore componentistica (cavi, quadri, strutture di supporto, trasformatori, dispositivi di sicurezza a norma CEI, ecc.) necessaria al funzionamento dell’impianto;
- approntamento cantiere e direzione lavori;
- fornitura e posa in opera di materiali impiegati per l’esecuzione delle opere edili-murarie, gli adeguamenti impiantistici e le attrezzature di supporto per la corretta installazione e funzionalità dell’impianto nel rispetto delle normative vigenti;
- spese per lo svolgimento di adempimenti verso i soggetti competenti per la connessione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica. Tra queste rientrano gli importi da corrispondere al Gestore di Rete territorialmente competente, eventuali oneri per l’adeguamento dell’infrastruttura di rete necessario, l’assolvimento degli obblighi fiscali se previsti dalla norma, altri oneri necessari.
b) fino a 700.000 euro per gli interventi complementari (rimozione dell’amianto dai tetti, sistema di areazione connesso alla sostituzione del tetto, isolamento termico dei tetti):
- fino a 700 €/kWp;
- È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione dell’impianto fotovoltaico, purché appartenenti allo stesso fabbricato; in ogni caso l’opera di bonifica dovrà prevedere la completa rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, dell’eternit) presente in copertura;
- Non può essere ammesso al contributo l’intervento di installazione di un impianto fotovoltaico, o di una porzione dello stesso, su una qualunque superficie in cui risulti presente eternit o amianto;
- L’isolamento termico dei tetti e il sistema di areazione connesso alla sostituzione del tetto dovranno essere realizzati, ove previsti, sulla medesima copertura dell’edificio su cui viene installato l’impianto.
Spese ammissibili per Rimozione e Smaltimento dell’Amianto (Eternit)
- interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto/eternit eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti (es. pre-trattamenti, smontaggio, imballaggio, conferimento in discarica autorizzata);
- decontaminazione superfici a contatto con i materiali rimossi (ove necessario);
- eventuali opere edili-murarie necessarie per la posa del nuovo manto di copertura;
- fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura;
- oneri da corrispondere alle autorità competenti (es. Piano dei Lavori).
Spese ammissibili per Isolamento termico dei tetti
- rimozione manto di copertura esistente (ove necessario);
- fornitura e posa in opera del materiale isolante ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato interessato;
- opere edili-murarie per la realizzazione dell’intervento (ove necessario);
- oneri per il rilascio di eventuali permessi e/o autorizzazioni da parte degli Enti competenti.
Spese ammissibili Sistema di areazione (intercapedine d’aria)
- fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura;
- fornitura e posa in opera dei materiali e dei dispositivi per la realizzazione del sistema di areazione del fabbricato interessato;
- opere edili-murarie per la realizzazione dell’intervento (ove necessario).
Le spese ammissibili per i singoli interventi complementari si intendono comprensive dei relativi costi di approntamento cantiere e direzione lavori.
c) fino a 100.000 euro per le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica:
- fino a 1.000 €/kWh;
Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:
- acquisto e installazione di batterie di accumulatori;
- acquisto e installazione dei dispositivi di gestione, conversione e controllo intesi come il complesso delle apparecchiature (hardware) utili al funzionamento del sistema di accumulo. A tal riguardo si precisa che nel computo delle spese utili alla determinazione del contributo previsto per l’installazione dei sistemi di accumulo non sono ammessi i costi derivanti dall’acquisto dei dispositivi di conversione se questi sono già integrati all’impianto fotovoltaico (c.d. inverter ibridi);
- acquisto di licenze e logiche di funzionamento (software) del sistema di accumulo solo se non inclusi nella dotazione prevista dal costruttore del sistema di accumulo installato.
d) fino a 30.000 euro per l’acquisto di dispositivi di ricarica.
Per tutti gli interventi descritti nei paragrafi precedenti sono ammesse, nei limiti dei relativi massimali di spesa, le spese di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali richieste dal tipo di intervento, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione della Proposta, direzione lavori e collaudi.
e) investimenti in attivi materiali e attivi immateriali:
- Costruzione o miglioramento di beni immobili;
- Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato;
- Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
- Costi generali, collegati alle spese di cui ai primi due punti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità.
FORMA DELL’AGEVOLAZIONE
L’intensità massima del contributo riconoscibile è pari all’80% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare ritenuti ammissibili.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
È possibile presentare domanda a partire dalle ore 12:00 del giorno 16 settembre 2024 e fino alle ore 12:00 del giorno 14 ottobre 2024.
Le Proposte saranno valutate secondo una procedura a sportello secondo l’ordine cronologico di invio delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.