- Italia
- Scadenza: 30/04/2023
- IMPRESE ENERGIVORE, NON ENERGIVORE, GASIVORE, NON GASIVORE
- Credito d'imposta
- Tutte
Sono stati introdotti i crediti d’imposta( Bonus energia) a favore delle imprese colpite dall’incremento dei costi di acquisto dell’energia elettrica e del gas. I crediti d’imposta introdotti nell’anno 2022 sono stati prorogati al Primo trimestre 2023 dalla legge di Bilancio 2023 (con un aumento delle aliquote) e, da ultimo, al secondo trimestre 2023 dal Decreto Bollette.
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE
Per le imprese a forte consumo di energia è riconosciuto un credito d’imposta pari al:
- 45% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2023;
- 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi aprile, maggio e giugno 2023.
Il bonus relativo al primo trimestre 2023 spetta se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell'anno 2022, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al quarto trimestre dell’anno 2019.
Il bonus relativo al secondo trimestre 2023 spetta se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al primo trimestre dell'anno 2019.
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE GASIVORE
Per le imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito d’imposta pari al:
- 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, consumato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023;
- 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, consumato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
Il bonus relativo al primo trimestre 2023, spetta se il prezzo medio di riferimento del gas relativo al quarto trimestre 2022, sulla base dei dati del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore del 30% rispetto al prezzo medio riferito al quarto trimestre dell’anno 2019.
Il bonus relativo al secondo trimestre 2023, spetta se il prezzo medio di riferimento del gas relativo al primo trimestre 2023, sulla base dei dati del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore del 30% rispetto al prezzo medio riferito al primo trimestre dell’anno 2019.
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE
Per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è riconosciuto un credito d’imposta pari al:
- 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023;
- 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
Il bonus relativo al primo trimestre 2023, spetta se il prezzo della componente energetica acquistata, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al quarto trimestre dell’anno 2019.
Il bonus relativo al secondo trimestre 2023, spetta se il prezzo della componente energetica acquistata, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell’anno 2019.
CREDITO D’IMPOSTA NON GASIVORE
Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ( le quali hanno consumato gas per usi energetici diversi da quelli termoelettrici) è riconosciuto un credito d’imposta pari al:
- 45% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023;
- 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
Il bonus relativo al primo trimestre 2023, spetta se il prezzo medio di riferimento del gas relativo al quarto trimestre 2022, sulla base dei dati del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore del 30% rispetto al prezzo medio riferito al quarto trimestre dell’anno 2019.
Il bonus relativo al secondo trimestre 2023, spetta se il prezzo medio di riferimento del gas relativo al primo trimestre 2023, sulla base dei dati del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore del 30% rispetto al prezzo medio riferito al primo trimestre dell’anno 2019.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione mediante F24, entro il 31/12/2023.