- Italia
- Attivo dal: 20/09/2022
- Scadenza: 20/10/2022
- Imprese agricole e imprese agroalimentari
- Credito d'imposta
Soggetti beneficiari
Reti di imprese agricole, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.
Attività realizzabili
Realizzazione o ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni.
Spese ammissibili
Sono agevolabili le spese sostenute dai soggetti relative a:
- dotazioni tecnologiche;
- software;
- progettazione e implementazione;
- sviluppo database e sistemi di sicurezza.
Forma dell’agevolazione
Il credito d’imposta è riconosciuto, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, come segue:
- nella misura del 40% e nel limite di € 50.000 dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati, per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- nella misura del 40% e nel limite di € 25.000 dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati, per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- nella misura del 40% e nel limite di € 50.000 nell’arco di tre esercizi finanziari dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati, per le piccole e medie imprese agroalimentari.
Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento.
Scadenza
Per gli investimenti realizzati nel 2021, la domanda andrà inviata dal 20/09/2022 al 20/10/2022. Per gli anni seguenti è necessario inoltrare la domanda dal 15/02 al 15/03 dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.