- Lombardia
- Attivo dal: 14/04/2022
- Scadenza: 13/12/2024
- MPMI, PMI e Grandi Imprese, liberi professionisti
- Fondo perduto
- Tutte
Finalità e obiettivi
La misura promuove strumenti volti a riqualificare le persone e a superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, anche tramite misure orientate ad integrare gli strumenti di politica attiva del lavoro con strumenti di sostegno agli investimenti e alla competitività delle imprese, per permettere al territorio di rispondere in maniera efficace alla sfida del rilancio dell’occupazione.
Soggetti Beneficiari
Datori di lavoro aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie:
- Le imprese iscritte, in stato attivo, al Registro Imprese della CCIAA di competenza;
- Gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- Le associazioni riconosciute e le fondazioni iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- I lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata;
- Le associazioni e i consorzi.
Sono esclusi i datori di lavoro che svolgono attività primaria di cui ai seguenti codici ATECO:
- 96.04.1 - 96.04.10;
- 92.00.01 - 92.00.02 - 92.00.09;
- 47.78.94.
Soggetti destinatari
Lavoratori che prima dell’assunzione risultavano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni.
L’agevolazione non è ammissibile per l’assunzione di un lavoratore che ha una misura regionale di politica attiva (nell’ambito di Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani o Azioni di Rete per il Lavoro) in corso al momento dell’assunzione, oppure conclusa nei 180 giorni precedenti la data di assunzione.
Sono esclusi coloro che sono fruitori di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi. Nello specifico, l’agevolazione non è ammissibile nei seguenti casi:
• per l’assunzione di un soggetto che ha una misura regionale di politica attiva (nell’ambito del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori in attuazione del PNRR, Dote Unica Lavoro Fase 4, Garanzia Giovani Fase II o Azioni di Rete per il Lavoro Fase II) in corso al momento dell’assunzione, oppure conclusa nei 180 giorni precedenti la data di assunzione;
• se, per lo stesso soggetto, al beneficiario è stata già concessa un’agevolazione nell’ambito dei seguenti bandi: Formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027; Formare per assumere (prima attuazione) e Incentivi occupazionali, a valere sull’Accordo “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”.
Attività finanziabili e spese ammissibili
L’incentivo è concesso a fronte di contratti di lavoro subordinato attivati presso unità produttive/sedi operative della Lombardia, che, al momento della presentazione della domanda di concessione dell’agevolazione, abbiano le seguenti caratteristiche:
• contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi (non sono ammesse proroghe o trasformazioni);
• contratti di apprendistato. I contratti sottoscritti potranno essere a tempo pieno o a tempo parziale di almeno 20 ore settimanali medie.
Sono ammessi al finanziamento i contratti di lavoro sottoscritti a partire dal 1 dicembre 2022. L’incentivo occupazionale concesso per contratti diversi dall’apprendistato è condizionato al completamento di un percorso formativo.
Sono in ogni caso escluse tutte le forme contrattuali che non garantiscono la continuità del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi.
Sono altresì esclusi i contratti relativi a inserimenti lavorativi di persone che, nei 180 giorni precedenti la data di assunzione per cui si richiede l’incentivo, hanno effettuato un tirocinio o svolto attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro.
Voucher per la formazione
Le spese per la formazione sono ammissibili se i percorsi formativi realizzati rispettano le condizioni di seguito elencate:
- Il percorso formativo (sia la formazione permanente sia quella di specializzazione) deve avere la durata di minimo 40 ore, ad eccezione dei corsi di formazione abilitante o regolamentata che devono rispettare gli standard (anche di durata) dell’ordinamento specifico a cui i percorsi si riferiscono;
- Il percorso formativo deve concludersi con un attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto erogatore ai destinatari che hanno completato almeno il 75% della durata prevista del corso;
- La formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione, da una Università con sede in Lombardia o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia. È possibile l’ammissione al finanziamento di servizi formativi erogati da enti diversi esclusivamente se finalizzati all’acquisizione di patentini o certificazioni di competenze descritte nel bando.
Il voucher per i servizi di ricerca e selezione del personale non è riconosciuto qualora:
- I servizi siano erogati dopo l’assunzione;
- L’assunzione del lavoratore avvenga con contratto di apprendistato.
L’incentivo è concesso a fronte di contratti di lavoro subordinato attivati presso unità produttive/sedi operative della Lombardia, che abbiano le seguenti caratteristiche:
- A tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, anche in apprendistato;
- A tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie);
- Attivati dal 08/07/2021 e precedente interruzione di rapporto di almeno 30 giorni.
Sono esclusi dal contributo i contratti di lavoro subordinato di tipo domestico, di somministrazione o di lavoro intermittente.
Con riferimento ai servizi formativi relativi ad assunzioni con contratto di apprendistato, si precisa quanto segue:
• per l’apprendistato di I e III livello (ex artt. 43 o 45 D.lgs. 81/2015), la formazione è facoltativa, e, qualora necessaria, può essere riconosciuta esclusivamente quella riferita all'acquisizione di un patentino o specifica certificazione;
• per l’apprendistato di II livello (ex art. 44 del D.lgs. 81/2015), la formazione è facoltativa e, qualora necessaria, può essere riconosciuta soltanto se riferita a corsi erogati da enti accreditati per i servizi alla formazione di Regione Lombardia e inseriti nell’offerta formativa ID 1208 “Percorsi Professionalizzati” o, alternativamente, all’acquisizione di un patentino o specifica certificazione.
Ogni percorso formativo dovrà prevedere un numero massimo di 20 partecipanti. Il voucher per la formazione è riconosciuto anche in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro.
Formazione e distanza (FAD)
I percorsi formativi presenti in SIUF possono essere erogati in formazione a distanza (FAD) fino ad un massimo del 30% del monte ore teorico in modalità sincrona, al netto pertanto dell’eventuale tirocinio/stage, attività pratica laboratoriale ed esami finali da realizzarsi sempre in presenza. Il ricorso alla FAD è consentito solo:
• in modalità sincrona;
• per la formazione d’aula;
• se è indicata nell’ambito dell’offerta formativa sin dalla sua presentazione.
Forma dell’agevolazione
Ai soggetti beneficiari è riconosciuta un’agevolazione, a fondo perduto, comprensiva di voucher per la formazione del destinatario e di un incentivo a parziale copertura del costo del lavoro sostenuto per 12 mensilità.
Voucher per la formazione
Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell’assunzione, a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo, fino un valore massimo di € 3.000, a fronte del servizio fruito e completato e della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato.
È riconosciuta la formazione da avviarsi a partire dalla pubblicazione dell’Avviso e comunque entro 90 giorni dalla data di assunzione del lavoratore.
Bonus occupazionale
L’incentivo occupazionale è differenziato in base alla tipologia contrattuale e alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Per contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato di almeno 12 mesi, l’importo dell’incentivo si differenzia nel seguente modo:
- uomini fino a 54 anni: € 4.000;
- donne fino a 54 anni: € 6.000;
- uomini a partire da 55 anni: € 6.000;
- donne a partire da 55 anni: € 8.000.
Per contratti di apprendistato, l’importo dell’incentivo si differenzia nel seguente modo:
- uomini fino a 29 anni: € 1.500;
- donne fino a 29 anni: € 2.500;
- uomini a partire da 30 anni: € 4.000;
- donne a partire da 30 anni: € 7.000.
A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.
L’incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (qualora previsto) ed è subordinato all’effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l’impresa per almeno 12 mesi, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione dell’incentivo.
Presentazione della domanda
È possibile presentare domanda di agevolazione fino al 13 dicembre 2024 alle ore 17.00 e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
L’agevolazione è assegnata con procedura a sportello, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.