- Lombardia
- Attivo dal: 02/12/2024
- Scadenza: 30/09/2025
- Fondo perduto
- Tutte
FINALITA' E OBIETTIVI
La misura mira a velocizzare la sostituzione dei veicoli più inquinanti in Lombardia, migliorando la qualità dell'aria, in linea con il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria e gli Accordi di Bacino Padano. Supporta micro, piccole e medie imprese per incentivare la radiazione di veicoli obsoleti (benzina Euro 2/II o diesel Euro 5/V) e l'acquisto di nuovi veicoli a zero o basse emissioni, anche tramite leasing finanziario.
SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono le Micro, Piccole e Medie Imprese con sede operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia, che risultino in regola con il pagamento del diritto camerale annuale.
Sono escluse dalla presente misura di incentivazione le imprese attive nel settore del commercio/intermediazione di veicoli individuate da almeno uno dei seguenti codici ATECO (anche solo come attività secondaria):
− 45.11.01- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di veicoli leggeri;
− 45.11.02 - Intermediari del commercio di autovetture e di veicoli leggeri;
− 45.40.11 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori;
− 45.40.12 - Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammesse a contributo le spese al netto dell’IVA per l’acquisto di veicoli per il trasporto di persone o di merci (in conto proprio o in conto terzi) di categorie:
• L elettrico, M1, M2, M3, N1, N2 o N3, utilizzati anche per il trasporto in conto proprio o in conto terzi, in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti (come individuati all’art. 47, comma 2, lett. C) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 “Nuovo codice della strada- CdS” in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti);
• velocipedi a pedalata assistita per il trasporto merci come definito nei commi 1 e 2 dell’art. 50 del Codice della Strada (e-cargo bike a zero emissioni).
Le bassissime emissioni di PM10 e NOX sono garantite dalla appartenenza alla classe ambientale Euro 6D o Euro VI.
L’acquisto deve avvenire a fronte della radiazione del veicolo in possesso.
L’investimento è ammissibili alle seguenti condizioni:
a)l’impresa beneficiaria deve essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica per il veicolo da radiare;
b)l’intestazione all’impresa beneficiaria del veicolo da radiare deve essere antecedente a 12 mesi dalla data di presentazione della domanda;
c)i veicoli ammessi a radiazione, intestati o cointestati alla impresa beneficiaria, devono appartenere alla categoria M o N e alle classi ambientali seguenti: in caso di demolizione benzina o gas fino a Euro 2/II incluso oppure diesel fino ad Euro 5/V incluso; in caso di esportazione all’estero solo diesel Euro 5/V. Con contributo ridotto l’obbligo di radiazione non si applica esclusivamente nel caso di acquisto di e-cargo bike;
d)la radiazione deve essere successiva alla data di apertura del bando (dal 14 maggio 2024);
e)la data dell’ordine di acquisto deve essere successiva alla data di apertura del bando (dal 14 maggio 2024);
f) la data di acquisto di ogni veicolo rilevabile dalla fattura e la data di immatricolazione devono essere successive alla data di presentazione della domanda di contributo;
g)il veicolo acquistato deve essere di nuova immatricolazione (non sono ammessi i cosiddetti “a KM 0”) e immatricolato per la prima volta in Italia;
h) la fattura deve essere intestata all’impresa beneficiaria intestataria o cointestataria del veicolo;
i) relativamente alle autovetture (cat. M1), sono incentivate tutte quelle a zero emissioni e tra le motorizzazioni endotermiche alimentate a benzina, gasolio, metano e GPL esclusivamente quelle ad uso speciale. Il prezzo base di acquisto (prezzo di listino del modello base), al netto dell’IVA e di eventuali allestimenti opzionali delle autovetture M1 incentivate non deve superare l’importo di 45.000 euro;
j) i veicoli incentivati di categoria M2 e M3 non devono essere destinati al Trasporto Pubblico Locale (TPL) di linea e non di linea ivi incluso il servizio di noleggio con conducente (NCC), ai sensi della normativa vigente e con particolare riferimento alla legge statale n.218/2003;
k) i veicoli di categoria L incentivati sono solo quelli ad alimentazione elettrica esclusiva (cat. L elettrico).
È ammissibile anche l’acquisto tramite leasing finanziario purché il relativo contratto includa le seguenti condizioni:
− obbligo delle parti di concretizzare il trasferimento della proprietà del veicolo locato a beneficio del soggetto utilizzatore, mediante il riscatto, alla fine della locazione;
− il maxi-canone di anticipo (al netto dell’IVA) sia di importo almeno pari all’ammontare del contributo richiesto;
− l’impresa utilizzatrice deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo e il maxicanone di anticipo (al netto dell’IVA) deve essere di importo almeno pari all’ammontare del contributo richiesto.
Ciascuna impresa, può chiedere il contributo per un massimo di 4 veicoli (a fronte del medesimo numero di veicoli - rottamati di proprietà dell’impresa stessa), presentando complessivamente 4 distinte domande di contributo
FORMA DELL'AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto variabile in base alla categoria e alla classe emissiva dei veicoli acquistati secondo le tabelle seguenti.
I contributi maggiori sono attribuiti ai veicoli ad emissioni zero (tab. 1). Le bassissime emissioni di PM10 e NOX sono garantite dalla appartenenza alla classe ambientale Euro 6D o Euro VI.
Tab. 1: veicoli a EMISSIONI ZERO
Veicoli trasporto cose e persone | Ecargo bike | L1eL5e | L6eL7e | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 (3.5-7 t) | N2 (>7-12 t) | N3 |
ELETTRICO PURO O IDROGENO |
Fino a €2500* |
Fino a €1.500** |
Fino a €4.000** |
€4.000 | €15.000 | €30.000 | €8.000 | €12.000 | €15.000 | €30.000 |
*per le e-cargo bike (velocipedi a pedalata assistita per il trasporto merci) il contributo erogato non deve superare il costo sostenuto per l’acquisto, IVA esclusa e dedotti eventuali contributi statali ed è pari a 1.000 € senza radiazione e 2.500 € con radiazione di un veicolo inquinante.
**per i veicoli di categoria L (esclusivamente elettrici) il contributo erogato non deve superare il costo sostenuto per l’acquisto, IVA esclusa e dedotti eventuali contributi statali.
Tab. 2: veicoli endotermici di classe EURO VI/6D
Veicoli trasporto cose e persone Euro VI/6D | N1* | N2 (3.5-7 t) | N2 (>7-12 t) | N3 | M1 ad uso speciale | M2 | M3 |
Gas naturale/biometano GNC/GNL** | €5.000 | €10.000 | €13.000 | €24.000 | €5.000 | €13.000 | €24.000 |
Altre alimentazioni | €5.000 | €7.000 | €10.000 | €16.000 | €5.000 | €8.000 | €16.000 |
*Emissioni CO2<200 g/km (ciclo WLTP)
**gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto — GNL) individuati come clean vehicles dalla Direttiva 2019/1161.
Relativamente alle autovetture (cat. M1), sono incentivate tutte quelle a zero emissioni e tra le motorizzazioni endotermiche alimentate a benzina, gasolio, metano e GPL esclusivamente quelle ad uso speciale. Il prezzo base di acquisto (prezzo di listino del modello base), al netto dell’IVA e di eventuali allestimenti opzionali delle autovetture M1 incentivate non deve superare l’importo di 45.000 euro.
I veicoli di categoria L incentivati sono solo quelli ad alimentazione elettrica esclusiva (cat. Le).
Per le e-cargo bike (velocipedi a pedalata assistita per il trasporto merci) è consentito l’accesso al contributo anche senza la radiazione di un veicolo inquinante, a fronte della riduzione del contributo stesso, individuato pari a 1.000 euro.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di contributo possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 2 dicembre 2024 fino alle ore 16.00 del 30 settembre 2025.
L’assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura valutativa “a sportello” secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.