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REGIONE CALABRIA - AIUTI ALLE IMPRESE E ASSUNZIONI DEI LAVORATORI IN CIG


Dettaglio del bando


  • Calabria
  • Attivo dal: 27/11/2024
  • Scadenza: 31/12/2025
  • Fondo perduto
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FINALITA' E OBIETTIVI

La misura intende sostenere le imprese nel caso di assunzione di lavoratori che sono o sono stati destinatari di un sostegno in Cassa Integrazione Guadagni (CIG). 

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda le Imprese Attive di ogni dimensione operanti in tutti i settori ad eccezione delle:

- imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

- imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

- nei settori esclusi elencati alla nota 4 dell’Allegato II del Regolamento (UE) n. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014.

Le imprese devono avere sede operativa nel territorio della Regione Calabria.

Per le imprese prive di sede operativa nel territorio della Regione Calabria al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del primo pagamento dell’aiuto concesso e non devono aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’operazione per la quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell’operazione per la quale è richiesto l'aiuto. 

 

AMBITI DI INTERVENTO

Il sostegno è rivolto ai lavoratori/lavoratrici destinatari di un sostegno in CIG/Fondo di Solidarietà e/o lavoratori/lavoratrici già destinatari di un sostegno in CIG/Fondo di Solidarietà il cui sostegno è venuto meno in data successiva al 1/7/2024 e siano stati interessati da licenziamento collettivo collegato a crisi aziendali di imprese con sede operativa nel territorio regionale.

Tali destinatari sono residenti o domiciliati nel territorio della Regione Calabria e sono lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

I lavoratori, in relazione all’assunzione dei quali viene richiesto l’aiuto, devono essere impiegati presso sedi/unità operative ubicate nel territorio della Regione Calabria.

I destinatari degli aiuti possono essere assunti con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il rapporto di lavoro instaurato - e per il quale il sostegno è concedibile – deve:

a) essere riferito ad un rapporto di lavoro la cui costituzione non sia obbligatoria per legge o dalla contrattazione collettiva, con esclusione delle assunzioni relative alle persone con disabilità iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato;

b) rispettare il diritto di precedenza, stabilito dalla normativa di riferimento o della contrattazione collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) essere riferito ad un contratto di lavoro full time, come stabilito dal C.C.N.L. della categoria di riferimento, o part time, con un numero di ore pari non inferiore al 50% delle ore stabilite dal full time previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento;

d) non essere costituito nella forma del contratto di apprendistato o di lavoro domestico;

e) riguardare lavoratori per i quali non si sia verificata nei 6 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da uno dei seguenti soggetti:

i. dalla stessa impresa/datore di lavoro che richiede il contributo;

ii. da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo , nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa azienda e/o al datore di lavoro medesimi.

Le assunzioni per le quali l’aiuto è concesso dovranno essere perfezionate entro 60 giorni dalla data di concessione dell’aiuto.

L’attività formativa dei lavoratori assunti dovrà concludersi entro i 12 mesi successivi alla data di concessione dell’aiuto.

Non sono considerate ammissibili le domande di aiuto per assunzioni effettuate in data antecedente alla pubblicazione del decreto del Direttore Generale n. 15454 del 04.11.2024 con il quale si è provveduto all’approvazione della Scheda Progetto “Aiuti alle imprese – Assunzione lavoratori in CIG”.

In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al datore di lavoro), l’aiuto concesso verrà riparametrato in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto.

In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa addebitabile al datore di lavoro, l’impresa non avrà diritto alla liquidazione del contributo concesso.

 

SPESE AMMISSIBILI

1) Le spese ammissibili sono individuate nei costi salariali sostenuti dai soggetti indicati nei soggetti beneficiari, fino ai 12 mesi e 24 mesi nel caso di lavoratore molto svantaggiato, successivi all’assunzione del lavoratore destinatario finale.

2) Sono ammissibili i costi di formazione del personale assunto. 

 

FORMA DELL'AGEVOLAZIONE

L’aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione:
a) in conformità alle disposizioni di cui all’Art. 32 GBER (regolamento generale di esenzione per categoria) e nella misura del 50% dei costi ammissibili di cui al precedente punto 1 delle spese ammissbili.
b) in conformità alle disposizioni di cui all’Art. 31 GBER (regolamento generale di esenzione per categoria) e nella misura del 50% per le Grandi imprese, del 60% per le Medie Imprese e del 70% per le Piccole Imprese dei costi ammissibili di cui al precedente punto 2 delle spese ammissibili.

L’importo massimo dell’aiuto concedibile alla singola impresa è pari a:

a) 5,5 M€ per impresa e per anno in relazione agli aiuti concessi in conformità con le disposizioni di cui all’Art. 32 GBER;

b) 3 M€ per impresa in relazione agli aiuti concessi in conformità con le disposizioni di cui all’Art. 31 GBER.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate a partire dal 27 novembre 2024 e fino ad esaurimento delle risorse.

La modalità di valutazione è a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

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