Credito d’imposta per la formazione 4.0


Pubblicato il 19.03.2021

Credito d’imposta per la formazione 4.0 prorogato al 2022

Il credito d’imposta formazione 4.0 – introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 – è destinato alle aziende che investono in attività formative per l’uso delle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale Industria 4.0 poi ribattezzato come Piano nazionale Impresa 4.0: big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

LA LEGGE DI BILANcIO 2021 PROROGA IL CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 FINO al 2023

Cosa è il credito d’imposta formazione 4.0

E’ il credito d’imposta delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, sostenute nel periodo d’imposta agevolabile.
Beneficiari

Imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Aliquote Credito

Il credito è attribuito nella misura del:
– 50% per le piccole imprese e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario;
– 40% per le medie imprese e nel limite massimo di 2500.000 euro;
– 30% per le grandi imprese e nel limite massimo di 200.000 euro.

Novità Legge Bilancio 2021

La misura è applicabile alle spese in formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e quelle fino in corso al 31 dicembre 2023.

Novità fondamentale introdotta dalla Legge di Bilancio 2021: A partire dal periodo in corso al 31 Dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 Dicembre 2023 sono ammessi anche i seguenti costi:

a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

c)i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d)le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

I costi di formazione devono essere certificati da apposito Revisore Iscritto all’Albo sezione A.

Il costo della certificazione fino a €5.000,00 è interamente recuperabile nel credito d’imposta da compensare.

Modalità di accesso

Attraverso dichiarazione dei redditi (Irpef e Ires, a seconda che l’investitore sia persona fisica o giuridica). Misura automatica (compensazione sugli F24). Al solo fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni per valutare l’andamento della misura, le imprese dovranno effettuare una comunicazione al MISE.


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