L’articolo 48-bis del Decreto Rilancio introduce una serie di misure agevolative destinate ai settori tessile, moda e accessori, che hanno subito gravi conseguenze dal punto di vista economico, causate dalla pandemia da Covid-19.
L’obiettivo dello strumento è quello di riconoscere un contributo, nella forma del credito d’imposta, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.
L’agevolazione
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media dello stesso valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso.
I periodi di riferimento sono:
- 2017, 2018 e 2019 per le rimanenze relative all’esercizio 2020;
- 2018, 2019 e 2020 per le eccedenze di magazzino che si registreranno a fine esercizio 2021.
Si precisa che il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino, nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio, devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media. I controlli sono effettuati:
- Per i soggetti beneficiari con bilancio certificato, sulla base dei bilanci disponibili;
- Per i soggetti beneficiari non sottoposte a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale, è necessario che forniscano una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale regolarmente iscritti all’Albo di competenza.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento delle risorse, ovvero pari ad € 95 milioni per il 2021 e € 150 milioni per il 2022.